Il Sole 24 Ore: Trust e fiduciarie: ecco le tutele per atleti ed eredi

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Il Sole 24 Ore: Trust e fiduciarie: ecco le tutele per atleti ed eredi

TRUST E FIDUCIARIE: ECCO LE TUTELE PER ATLETI ED EREDI
TRUST E FIDUCIARIE: ECCO LE TUTELE PER ATLETI ED EREDI

Salvaguardia delle ricchezze


Da Maradona a Conte, da El Shaarawy a Evra, tanti sportivi in passato non hanno programmato nel modo migliore per sé e per i familiari gli aspetti finanziari, patrimoniali, successori degli introiti incassati in campo
 

Maradona e i suoi eredi in lite. Conte, El Shaarawy, Evra e i loro investimenti traditi. Storie diverse (di un lungo elenco di sportivi che parte da lontano) accomunate probabilmente dal fatto che in passato non hanno programmato nel modo migliore gli aspetti finanziari, patrimoniali, successori del proprio (piccolo, a volte grande) impero. Ecco perché alla luce di una carriera che a volte può far guadagnare tanto soltanto nei primissimi anni di attività, emerge la necessità di pianificare fin da subito il proprio futuro, quello dei congiunti o, a volte, far fronte alle rivendicazioni di famiglie allargate. Gli strumenti? Senza avere la pretesa di essere esaustivi, il trust o il mandato fiduciario potrebbero rappresentare gli istituti giuridici in grado di pianificare al meglio il patrimonio. Vediamo come.

Trust, rischi e opportunità
Gli sportivi (professionisti e non) potrebbero scegliere questo istituto per soddisfare le esigenze di pianificazione patrimoniale, privacy e passaggio generazionale. Nel trust si possono conferire denaro, titoli, immobili, quote societarie, affinché vengano gestiti da un trustee professionale nell'interesse dei beneficiari, per esempio, figli e coniuge) e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo. Conferendo i beni, il disponente si separa di fatto dalla proprietà degli stessi affidandone la gestione al trustee. Il patrimonio è quindi segregato con caratteristiche di autonomia e riservatezza rispetto alla persona dell'atleta, le cui vicende e personali difficilmente potranno intaccarlo. Il rischio principale è quello di affidarsi a trustee non professionali e non indipendenti. «Il trustee - avverte Giuseppe Romano, direttore Ufficio Studi Consultique Scf Spa - è titolare del potere generale di investimento e, se non si dota delle competenze e professionalità necessarie, potrebbe rappresentare un rischio per il disponente. Per esempio, nell'atto istitutivo si potrebbe prevedere l'obbligo di avvalersi della consulenza di un soggetto autorizzato a cui chiedere supporto sia nelle scelte dinvestimento, sia nella ricerca di un intermediario finanziario autorizzato a cui affidare la gestione del patrimonio in trust››. Insomma, avere dei “guardiani” serve affinché controllino che la gestione del trustee avvenga per tutelare sia il patrimonio, sia i beneficiari designati secondo le indicazioni date dal disponente nella «letter of Wishes».

Fiduciaria, pro e contro
Il negozio fiduciario è comunemente utilizzato nei rapporti con le società fiduciarie e lo schema contrattuale è quello del mandato. A differenza del trust, il fiduciante rimane il proprietario dei beni intestati e la società agisce quale soggetto affidatario dei beni, secondo il modello della fiducia germanistica. I beni oggetto di intestazione fiduciaria possono essere partecipazioni a società di capitali o al patrimonio di società di persone, denaro presso intermediari autorizzati, valori mobiliari, e in alcuni casi anche opere d'arte o beni mobili identificati. Ricorrendo alla fiduciaria si ha certamente un regime di riservatezza: la società fiduciaria, agendo in nome proprio ma per conto altrui, non spende il nome del fiduciante nei confronti dei soggetti terzi (diverso il caso in cui le comunicazioni debbano essere fatte alle autorità competenti). «La fiduciaria di matrice bancaria - distingue Daniele Piccolo, direttore private banking Nord Italia di Finnat -, con la sua capacità di schermare il patrimonio e fornire una consulenza patrimoniale in grado di diversificare anche gli interlocutori finanziari, può essere una soluzione interessante quando si superano i 2 milioni di patrimonio e si hanno costi che partono dallo 0,10% per un semplice mandato fiduciario. È poi fondamentale ricordare che la fiduciaria bancaria è un ente vigilato da Banca d'Italia diversamente dalle fiduciarie non bancarie».

Meglio il trust o la fiduciaria?
Si tratta di strumenti giuridici molto diversi, finalizzati a obiettivi distinti. In estrema sintesi, la fiduciaria ha più in ruolo di gestione del presente e rappresenta uno strumento di gestione del patrimonio in un'ottica di riservatezza. Il trust andrebbe invece utilizzato quando lo sportivo intende pianificare il proprio futuro nel medio - lungo periodo e vi siano dei beneficiari designati. «Abbiamo potuto verificare - spiegano gli avvocati Giovanni Alessi e Giovanni Tomaselli di Sapg Legal - come l'effettiva segregazione del patrimonio si realizza compiutamente attraverso lo strumento del trust che mantiene efficacia anche in caso di morte del disponente qualora si scelga un termine di durata diverso o parametrato ad altri fattori. L'attività più importante è l’ingegnerizzazione del trust, il cui atto istitutivo dovrà essere studiato da professionisti in grado di conciliare competenze in campo civilistico, societario, tributario, fiscale, immobiliare e in diritto di famiglia. Il costo indicativo di quest'attività professionale è circa il 2% del valore complessivo dell'operazione››.

Gli aspetti fiscali
Con il trust è poi possibile coniugare le esigenze di tutela e pianificazione del patrimonio con un regime fiscale definito e per certi versi “attraente”. «L'atto di dotazione di beni in trust - dice Antonio Longo, avvocato di Dla Piper, nonché segretario nel Consiglio direttivo di Step Italy – è tipicamente neutrale ai fini fiscali, trattandosi di un atto a titolo gratuito. Secondo il prevalente orientamento, l'imposta di successione e donazione si applica soltanto con la devoluzione dei beni del trust ai beneficiari (e non al momento iniziale della costituzione del vincolo). Il trust è inoltre soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. In caso di trust con beneficiari individuati, i redditi vengono attribuiti in capo ai beneficiari, viceversa vengono tassati direttamente in capo al trust. Con la fiduciaria, invece, i redditi derivanti dai beni intestati fiduciariamente continuano a essere imputati al fiduciante, che rimane il soggetto passivo d'imposta. L'intestazione fiduciaria di attivi finanziari - conclude Longo - consente alla stessa fiduciaria di compensare le plusvalenze realizzate su una banca con le minus realizzate presso un altro istituto. Tanto con il trust, quanto con la fiduciaria si possono gestire attivi detenuti all'estero in perfetta compliance con la normativa fiscale italiana››.

m.frisone@ilsole24ore.com