Commissioni d’incentivo, cosa cambia per i gestori

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Commissioni d’incentivo, cosa cambia per i gestori

Non sarà possibile
applicare commissioni
su commissioni,
ma la nuova regola vale
solo per i fondi italiani

 
Non è possibile applicare commissioni su commissioni. È questo, in estrema sintesi e cercando di semplificare al massimo, il messaggio che Banca d’Italia ha trasmesso all’industria dei fondi comuni di investimento con una delle modifiche apportate a fine 2016 al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio per recepire la direttiva Ucits V.

Viene posto esplicitamente uno stop a una sorta di potenziale “anatocismo del risparmio gestito”. «In particolare – spiega Piermattia Menon, analista finanziario dell’ufficio studi di Consultique – viene chiarito che la commissione di incentivo va calcolata esclusivamente al lordo della stessa commissione di incentivo maturanda nel periodo di riferimento, ma al netto della commissione di gestione anch’essa maturanda. Ciò al fine di evitare possibili applicazioni di commissioni di performance sulle commissioni di gestione». Le società dovranno adeguarsi entro il primo gennaio 2018.

Ad oggi non c’è mai stata pubblica evidenza che tale prassi fosse seguita da qualche gestore. Anche perché nessuna società di gestione spiega nel regolamento del fondo l’algoritmo utilizzato per il calcolo della commissione di extra-performance. Ma se Banca d’Italia ha ritenuto opportuno fare questa precisazione (non richiesta dalla Ucits V), qualche motivo ci sarà.

La stessa Assogestioni, nel documento inviato per partecipare alla pubblica consultazione, ha espresso un vivo apprezzamento per i chiarimenti forniti da Banca d’Italia in ordine all’applicazione della provvigione di incentivo, sottolineando però che attualmente le società utilizzano diverse varianti e tecniche di lordizzazione delle quote per il calcolo della commissione d’incentivo. Sarebbe quindi opportuno non imporre un algoritmo unico, perché poi l’adeguamento potrebbe essere troppo oneroso per le Sgr. «Ogni società potrebbe aver introdotto degli accorgimenti per rendere più efficienti le modalità operative del calcolo stesso – ricorda Assogestioni – al fine di disporre di una serie di valori rappresentativi di indici di rendimento (quote lorde) che riflettano esclusivamente i risultati della gestione e che consentano di gestire correttamente lo stacco della cedola, così come la liquidazione delle provvigioni».

In pratica, al solo fine del calcolo della commissione di incentivo, sul valore netto della quota che la Sgr calcola e pubblica ogni giorno, può essere riaggiunta solo la stessa commissione di incentivo accantonata in precedenza, in modo da non penalizzare il gestore che deve superare l’asticella del benchmark (parametro di riferimento del mercato in cui investe) per potersi autopremiare e incassare la commissione di over-performance. Viene quindi data la possibilità di lordizzare la quota con la commissione di incentivo, ma non con le altre voci di costo che sono a carico del fondo.

Queste indicazioni valgono però solo per i fondi comuni italiani. Come nel 2005 quando Banca d’Italia dettò precisi criteri per definire il compenso aggiuntivo dei gestori di fondi di diritto italiano, che spinse però molte società di gestione tricolore a domiciliare i fondi all’estero, in Lussemburgo e Irlanda dove la regolamentazione è meno stringente. Nello specifico Banca d’Italia stabilì che ci deve essere un parametro di riferimento coerente con la politica d’investimento del fondo; il prelievo è consentito solo su base annuale in modo da avere un periodo di confronto sufficientemente ampio; se la periodicità del prelievo è inferiore all’anno, la Sgr deve utilizzare il meccanismo dell’high watermark relativo, in base al quale la provvigione di incentivo può essere applicata solo se la differenza tra la performance del fondo e quella dell’indice di riferimento è superiore a tutte quelle che sono state realizzate in passato; altrimenti, se il regolamento del fondo non prevede un obiettivo di rendimento, la provvigione variabile può essere calcolata solo se il valore della quota è superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza (il cosiddetto high watermark assoluto sviluppato nell’esempio a fianco). In ogni caso deve essere indicato un tetto massimo alle commissioni. Tutte regole ancora in vigore, alle quali dal 2018 si aggiunge la precisazione sulla modalità di lordizzazione del valore delle quote.

 
L'Esempio concreto
  • dal rendimento dei titoli in portafoglio al calcolo del valore della quota
Nell’esempio l’andamento del valore dell’attivo del fondo è frutto di un’ipotesi di rendimento dei titoli presenti in portafoglio. Inoltre viene ipotizzata una provvigione di gestione dell’1% annua e una commissioni di incentivo del 20% sull’high-watermark assoluto, ovvero l’incentivo viene prelevato solo se il valore della quota sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza. Ma per determinare l’ammontare della commissione di incentivo il fondo ha una contabilità parallela: al patrimonio netto va ogni giorno aggiunta la commissione di incentivo maturanda per avere un patrimonio lordo più alto, che offre l’opportunità al gestore di auto-premiarsi con più facilità. La Banca d’Italia adesso è intervenuta per precisare alle società che a tutto c’è un limite: va bene lordizzare la quota con le commissioni di incentivo, ma non con le altre voci di costo che gravano sul fondo.
 
Attivo     Passivo   Patrimonio    
Data Portafoglio Rendimento del portafoglio Provvigione di gestione commissione di incentivo Lordo* Netto Valore netto sinfola quota
01 gennaio 100.000 --- 0   100.000 100.000 100,00
02 gennaio 102.000 2,00% 2,74 0,00 101.997 101.997 102,00
03 gennaio 97.500 -4,41% 5,53 399,45 97.494 97.095 97,10
04 gennaio 99.500 2,05% 8,19 399,45 99.492 99.092 99,09
05 gennaio 104.000 4,52% 10,91 399,45 103.989 103.590 103,59
06 gennaio 104.500 0.48% 13,75 786,47 104.486 103.700 103,70
07 gennaio 104.300 -0,19% 16,59 885,52 104.283 103.398 103,40
...              
24 dicembre 103.900 -0,38% 1030,74 885,52 102.869 101.984 101,98
25 dicembre 104.000 0,10% 1033,53 885,52 102.966 102.081 102,08
26 dicembre 103.700 -0,29% 1036,33 885,52 102.664 101.778 101,78
27 dicembre 103.500 -0,19% 1039,12 885,52 102.461 101.575 101,58
28 dicembre 103.900 0,39% 1041,90 885,52 102.858 101.973 101,97
29 dicembre 104.000 0,10% 1044,69 885,52 102.955 102.070 102,07
30 dicembre 104.100 0,10% 1047,49 885,52 103.053 102.167 102,17
31 dicembre 102.067 -1,95% 2,80 0,00 102.064 102.064 102,06
 
  • la contabilità parallela
Nel grafico la linea rossa rappresenta l’andamento del valore netto della singola quota. La lordizzazione della sola commissione d’incentivo, come prescrive Bankitalia, consente al gestore di attribuirsi un premio più alto calcolando la commissione su un valore più ampio (linea grigia). Una base di calcolo che aumenterebbe ulteriormente, con la lordizzazione della commissione di gestione (linea nera). E, nei casi in cui è previsto il confronto con il parametro di riferimento, più è alto il valore dell’attivo, più è facile superare l’asticella del benchmark , sul quale essendo un indice (o paniere di indici) non vengono caricati costi.



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