Fondi pensione, il rebus della tassa sul capitale

Consultique
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Fondi pensione, il rebus della tassa sul capitale

Fonte: PLUS, Il Sole 24 Ore; 22/05/2004

 

Fondi pensione, il rebus della tassa sul capitale

 

Nel dicembre del 2003 io e mia moglie abbiamo deciso di aderire ad un fondo pensione aperto soprattutto per i “presunti” vantaggi fiscali e con l’intenzione di proseguire tale investimento per qualche anno per poi optare per la prestazione interamente sotto forma di capitale (in quanto la rendita rivalutabile sarà inferiore all’assegno sociale). Qual è la tassazione della prestazione erogata sotto forma di capitale?


                                                                                                                                                                                                                                                                                                     F. Marco (Brescia)

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Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate a tassazione separata.


L’imponibile è determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva dell’11% in capo al fondo, nonchè dei contributi eventualmente non dedotti. L’aliquota andrà calcolata, da parte del sostituto d’imposta, assumendo come reddito di riferimento l’importo maturato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta (ad eccezione  dei casi previsti dalla legge), e dividendo questo ammontare per il numero degli anni e frazione di anno di contribuzione. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per 12 costituisce il cosidetto “reddito di riferimento”. Si determina, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, al netto delle voci sopra citate. A tale calcolo seguirà, da parte dell’ Amministrazione finanziaria, la riliquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. La tassazione operata dal sostituto rappresenta, quindi, soltanto un’anticipazione dell’imposta dovuta dal contribuente. A tal fine gli Uffici procedono, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, a determinare la predetta aliquota media, effettuando il rapporto tra somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, di ciascuno dei cinque anni preceddenti e la somma dei redditi stessi considerati.


Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrrà iscritta a ruolo degli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.


Ad esempio, secondo i calcoli della società di consulenza indipendente Consultique, ipotizzando stazionarietà negli ultimi 5 anni di scaglioni Irpef (aliquota marginale 39%) e reddito complessivo dichiarato pari a 40mila € ed una prestazione pensionistica in forma capitale di 25mila euro soggetta a tassazione separata e cinque anni di contribuzione, il sostituto d’imposta applicherà un’aliquota del 32,18% (trattenendo 8.045 €), ed in fase di riliquidazione degli Uffici finanziari terranno contodi un’aliquota pari a 28,78% (equivalenti a 7.195 euro), rimborsando la differenza. In genere, l’aliquota di tassazione separata è inferiore a quella marginale Irpef del contribuente.