È possibile richiedere il riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) per i seguenti motivi: 1) cessazione dell'attività di lavoro con conseguente disoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 12 e 48 mesi; 2) Procedure di mobilità; 3) Cassa integrazione guadagni. A questo proposito, l'orientamento Covip del 28/n/2008 chiarisce che rientrano nella presente fattispecie sia la cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni, sia la sola cassaintegrazione guadagni a zero ore, purché lo status perduri per almeno 12 mesi. In tal caso la tassazione sarà compresa tra il 9%ed il 15% in luogo del 23%. «Ad ogni modo lo status di disoccupato consiste nella condizione di colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività autonoma, sia alla ricerca di un'occupazione», spiegano da Consultique. Essenziale è che il soggetto risulti iscritto nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'Impiego e che vi sia la persistenza dello stato di disoccupazione. «Ai fini dell'accertamento della condizione di inoccupazione di cui al D. Lgs. 252/ 05 si ritiene che, in assenza di specifiche disposizioni normative, spetti al fondo pensione l'individuazione della documentazione più idonea da richiedere, tenendo presente che lo stato di disoccupazione risulta altresì comprovabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il mancato svolgimento di attività lavorativa», concludono da Consultique.
Su Plus 24 de "Il Sole 24 Ore" di sabato 9 gennaio l'Ufficio Studi di Consultique risponde a un lettore sugli strumenti che permettono di replicare il mercato aurifero