Rendite, la sfida delle tasse uguali

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Rendite, la sfida delle tasse uguali

Fonte: Il Sole 24 Ore; 19/06/2004

Rendite, la sfida delle tasse uguali

Le proposte della legge delega del 2003: aliquota unica su tutti i redditi e imposizione per cassa nel risparmio gestito

La riforma fiscale dei redditi finanziari è prevista dalla legge delega 7 aprile 2003 e più in particolare dai criteri direttivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c). Essi dettano quattro linee guida essenziali: l’uniformità della tassazione su tutti i redditi finanziari a prescindere dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; l’adozione del regime fiscale sostitutivo già in uso per i titoli del debito pubblico (imposta 239); la tassazione dei risultati delle gestioni collettive secondo il principio di cassa ; e il regime fiscale di favore per i fondi pensione e per le casse di previdenza privatizzate.

Dall’esame, poi, della relazione introduttiva al disegno di legge n. 2144, che è stato approvato con la citata legge delega, si traggono interessanti approfondimenti sui principi di realizzazione della riforma enunciati dal Governo e che dovrebbe essere adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Innanzi tutto viene confermato che tutti i redditi di natura finanziaria saranno assoggettati ad un sistema di prelievo alla fonte, con imposta sostitutiva proporzionale, con l’unica eccezione dei proventi in favore delle persone fisiche e degli enti morali non imprenditori, derivanti da partecipazioni qualificate (dividendi, utili e plusvalenze), da contratti di associazione in partecipazione e da mutui, che sarannosoggetti ad imposta progressiva e quindi con tassazione in sede di redazione della dichiarazione dei redditi (questa parte della riforma è stata già attuata con decorrenza dal 1 gennaio 2004). Ciò vale a dire, quindi, che per la maggior parte dei redditi di capitale e dei redditi diversi la tassazione per le persone fisiche sarà operata a cura degli intermediari a titolo d’imposta.

Un altro aspetto innovativo consiste nell’abbandonare la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, che attualmente hanno regimi di tassazione indipendenti, a favore dell’adozione di un’unica categoria di redditi finanziari. Questo stà a significare che la compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi, oggi possibile solo nel risparmio gestito e nelle gestioni collettive, diverrà la regola generale e valida per tutti i proventi di natura finanziaria, apportando un’equa omogeneizzazione della base imponibile e una significativa semplificazione delle procedure di calcolo della stessa. Il sistema del prelievo d’imposta sarà basato sull’attuale modello di tassazione dei titoli pubblici, anche per quanto riguarda l’adozione di un’unica aliquota di tassazione per tutti i redditi finanziari. La procedura di applicazione sarà, quindi, quella dell’imposta sostitutiva 239 con tassazione al momento della scadenza o della negoziazione, con intervento generalizzato degli intermediari finanziari e con le collaudate procedure di esonero da tassazione per i soggetti non residenti. Per quanto concerne, poi, l’aliquota unica l’intenzione del legislatore è quella di abbassare il livello di tassazione (ora al 27%) delle forme più povere di impiego (depositi e conti correnti), allineandolo a quello degli altri investimenti di natura finanziaria. Sul punto, però, non è dato desumere alcuna percentuale ipotizzabile ma solo due punti di riferimento: i sistemi di tassazione vigenti negli altri Stati dell’Ue; l’attuazione della riforma soggetta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici efinanziari netti dei singoli settori istituzionali.

Per il risparmio gestito, si adotterà il sistema di tassazione dei redditi al momento del loro realizzo al posto di quello oggi in uso di tassazione annuale per competenza. Il medesimo meccanismo viene esteso anche in capo agli organismi di investimento collettivo del risparmio, per i quali non si applicherà più alcun prelievo, che sarà invece effettuato a cura delle rispettive Sgr, in modo proporzionale e sostitutivo delle imposte sui redditi, all’atto della distribuzione dei proventi periodici o, in caso di riscatto/cessione delle quote, sull’eventuale plusvalenza.

In sostanza il nuovo sistema di tassazione non interferisce nella gestione dei flussi finanziari da parte della società di gestione, ma solo ed esclusivamente al momento del realizzo dei proventi da parte dei singoli possessori delle quote. IOn tal modo, si elimina il vantaggio sinora esistente in favore dei fondi esteri armonizzati Ue, i cui proventi sono tassati per “cassa”. infine, per quanto concerne l’imposizione sul risparmio previdenziale, oltre a prevedere il mantenimeto di una aliquota di tassazione di favore, si conferma che i redditi derivanti dall’investimento, che ora sono tassati annualmente, saranno oggetto di imposizione solo al momento finale programma previdenzial, cioè all’atto della percezione da parte del lavoratore.

GIUSEPPE ROMANO, Ufficio Studi Consultique