Nuovo codice ATECO per i consulenti finanziari indipendenti (dal 1° aprile 2025)

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Nuovo codice ATECO per i consulenti finanziari indipendenti (dal 1° aprile 2025)

I consulenti finanziari autonomi (CFA) e le società di consulenza finanziaria (SCF) operano in un contesto normativo e fiscale specifico.

Fino al 31 marzo 2025, la classificazione di riferimento era il Codice ATECO 70.22.09 (“Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale”), una definizione troppo generica e poco rappresentativa della professione. Dal 1° aprile 2025, il codice ATECO corretto da utilizzare per l’attività di consulenza finanziaria indipendente è il 70.20.09 (“Consulenza imprenditoriale e altre attività n.c.a.”).

Importante chiarimento: Si era inizialmente diffusa l’errata convinzione che il nuovo codice ATECO del consulente finanziario indipendente (autonomo) fosse il 66.19.22 (“Altre attività di consulenza finanziaria, attività di consulenti finanziari indipendenti”), ma questa indicazione non è corretta. Il codice ATECO ufficiale per i consulenti finanziari indipendenti (autonomi) e le SCF resta esclusivamente il 70.20.09.

Adempimenti per l’avvio dell’attività di consulente finanziario indipendente:

  • Nuovi consulenti finanziari indipendenti (neo-laureati o appassionati di finanza senza P.IVA):
    Chi intende iniziare la professione di CFA deve richiedere l’attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (tramite modello AA9/12). Contestualmente, è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS. L’apertura della P.IVA può avvenire anche successivamente all’iscrizione all’Albo OCF.
  • Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che diventano consulenti finanziari autonomi (indipendenti):
    Chi già possiede una P.IVA non deve aprirne una nuova, ma semplicemente aggiornare il codice ATECO alla voce 70.20.09. Sul piano previdenziale, smetterà di versare contributi sia alla gestione commercianti INPS sia all’ENASARCO, e sarà obbligato a iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • Professionisti già iscritti a una Cassa (es. commercialisti o consulenti aziendali) che aggiungono l’attività di consulente finanziario indipendente:
    Dopo aver superato l’esame di ammissione all’Albo OCF, sarà necessario aggiungere il codice ATECO 70.20.09 alla propria attività. Sul piano previdenziale, i compensi derivanti dall’attività di CFA saranno soggetti a contribuzione presso la Gestione separata INPS, anche se il professionista già versa contributi alla propria Cassa di categoria.

Contributi previdenziali consulente finanziario autonomo

I consulenti finanziari indipendenti, in quanto professionisti senza Cassa previdenziale dedicata, sono soggetti esclusivamente alla Gestione separata INPS.

  • Aliquota: 26,23% del reddito percepito.
  • Massimale annuo: 120.607 euro.

Possibilità di addebitare al cliente un contributo pari al 4% sulle parcelle, riducendo l’effettiva contribuzione a carico del professionista a circa il 22%.

I consulenti abilitati all’offerta fuori sede invece versano oggi i propri contributi nella Gestione speciale commercianti INPS, con aliquote tra il 24,48% e il 25,48% del reddito, e con un minimale annuo obbligatorio (nel 2022 pari a 18.555 euro). È inoltre previsto il versamento del contributo ENASARCO pari all’8,25% del fatturato.

Il passaggio da consulente abilitato all’offerta fuori sede a consulente finanziario indipendente (autonomo) non comporta penalizzazioni: i contributi versati in gestioni diverse possono essere cumulati grazie alla legge 228/2012 sul cumulo contributivo, senza riduzioni sull’importo pensionistico né slittamenti sulla data di pensionamento.

Regime fiscale dei consulenti finanziari indipendenti

Attualmente, i consulenti finanziari indipendenti possono scegliere tra tre regimi fiscali:

  1. Contabilità ordinaria
  2. Regime ordinario semplificato
  3. Regime forfettario

La scelta del regime fiscale è un passaggio cruciale all’avvio dell’attività. È consigliabile svolgere una valutazione di convenienza preliminare, con il supporto di un commercialista, per stabilire se optare per il forfettario o per uno degli altri regimi, tenendo conto delle prospettive di reddito e della tipologia di clientela.

Come iscriversi all’Albo OCF come consulente finanziario indipendente

Per iscriversi all’Albo OCF come consulente finanziario autonomo (indipendente) è necessario:

  • possedere almeno un diploma quinquennale (la laurea non è obbligatoria),
  • aver superato l’esame OCF,
  • rispettare il requisito di indipendenza soggettiva, previsto unicamente per i consulenti indipendenti, i quali non possono intrattenere rapporti con emittenti e intermediari finanziari.

Esistono però casi di esonero dall’esame OCF, ad esempio:

  • essere stati quadri direttivi di 3° o 4° livello preposti al servizio di consulenza in materia di investimenti,
  • oppure aver avuto un mandato di agenzia per almeno 2 anni negli ultimi 3.

Quanto tempo ci vuole per diventare consulente finanziario indipendente?

L’OCF indica un termine massimo di 180 giorni (6 mesi) per valutare e approvare le domande di iscrizione. Questo periodo può allungarsi se vengono richieste integrazioni, in particolare sulla relazione relativa al programma di attività e sulla struttura organizzativa.

Con il supporto di Consultique, l’iscrizione può essere ottenuta in tempi molto più rapidi: le ultime delibere hanno fissato una media di 3 mesi sia per i consulenti indipendenti sia per molte SCF, nonostante la maggiore complessità delle pratiche. Consultique è la società leader in Italia nella consulenza finanziaria indipendente e supporta oltre l’80% degli iscritti all’Albo OCF.

Per maggiori informazioni e per avviare subito la tua pratica, compila il form di contatto qui a destra o clicca qui sotto!

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