Sabato 30 maggio - Plus 24, p.11
LA LETTERA
Io e mia moglie, entrambi di 52 anni, abbiamo una figlia unica di 10 anni e stiamo valutando la possibilità di aprire un fondo pensione intestato a suo nome.
Attualmente versiamo 5mila euro annui ciascuno nei nostri rispettivi fondi pensione. Considerato che da quest’anno il limite massimo deducibile è stato innalzato a 5.300, stiamo ipotizzando di mantenere invariati i nostri versamenti e destinare 300 euro ciascuno a un fondo pensione intestato a nostra figlia. Pur trattandosi di una cifra modesta, riteniamo possa rappresentare un primo passo verso la costruzione di una sua posizione previdenziale nel lungo periodo.
Nutriamo tuttavia una perplessità: non possiamo escludere, in prospettiva futura, un trasferimento stabile all’estero di nostra figlia.
In tale eventualità, desidereremmo comprendere quale sarebbe il destino dei versamenti effettuati nel fondo pensione a lei intestato.
In particolare, ci chiediamo se verrebbero meno i benefici fiscali maturati e se esistano eventuali limitazioni o penalizzazioni legate alla residenza fiscale estera, considerato che la disciplina della previdenza complementare è di natura nazionale.
Per completezza, segnalo che, al fine di sostenere i futuri studi universitari di nostra figlia, ho attivato a mio nome alcuni Pac azionari, oltre ad aver investito in titoli di Stato con analoga scadenza.
Dispongo inoltre di una polizza assicurativa sulla vita (rischio puro, caso morte, senza componente di investimento), a ulteriore tutela della famiglia.
Salvatore e Giovanna B.
Il pacchetto per sostenere la figlia appare adeguato. E i due genitori hanno compreso come il risparmio finalizzato alla costruzione del capitale umano dei ragazzi sia la chiave di svolta per il loro futuro. I genitori hanno anche capito l’importanza delle polizze di protezione che garantiscono in caso di prematura scomparsa del principale sostegno economico della famiglia.
Anche aprire un fondo pensione intestato a una figlia minorenne può rappresentare una scelta interessante non tanto per l’entità iniziale dei versamenti, quanto soprattutto per il fattore tempo. «Iniziare a 10 anni significa, infatti, consentire al capitale di beneficiare di un orizzonte temporale estremamente lungo e dell’effetto della capitalizzazione composta –spiega Paola Ferrari, analista previdenziale di Consultique Scf –. Un ulteriore elemento spesso sottovalutato riguarda l’anzianità di partecipazione maturata nel fondo. Nel caso in cui, una volta maggiorenne, la ragazza volesse richiedere un’anticipazione o arrivare in futuro alla prestazione pensionistica complementare, potrebbe beneficiare di una tassazione particolarmente agevolata: l’aliquota sulle prestazioni della previdenza complementare, infatti, si riduce progressivamente dal 15% fino al 9% in funzione degli anni di permanenza nel fondo. Aprire la posizione in età molto giovane consente quindi di “far partire il contatore” con largo anticipo».
Dal punto di vista fiscale, i contributi versati a favore di un familiare fiscalmente a sono deducibili dal reddito del soggetto che sostiene il versamento, entro il limite complessivo annuo previsto dalla normativa. Pertanto, i 300 euro versati da ciascun genitore al fondo pensione della figlia consentirebbero di sfruttare integralmente il plafond deducibile disponibile.
«Per quanto riguarda il possibile trasferimento all’estero della figlia in età adulta, il capitale accumulato nel fondo pensione resterebbe comunque di sua proprietà e continuerebbe a essere gestito secondo le regole della previdenza complementare italiana – spiega Ferrari –. Un eventuale cambio di residenza fiscale non determina la perdita retroattiva delle deduzioni fiscali ottenute negli anni precedenti dai genitori: i benefici fiscali già fruiti rimangono quindi validi».
Secondo l’esperta va però considerato che, vivendo stabilmente all’estero, la figlia potrebbe in futuro non avere più interesse a proseguire i versamenti in uno strumento previdenziale italiano, soprattutto se inserita in un diverso sistema pensionistico nazionale. Inoltre, la tassazione finale delle prestazioni potrebbe richiedere valutazioni specifiche sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente esistenti tra l’Italia e il Paese di futura residenza.